STATUTO AMATIPELOSI ODV
ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l’associazione denominata AMATIPELOSI ODV, di seguito denominata “associazione”, con sede in Reggio Calabria in Via Gregorio Palestino,7.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l’Organizzazione è iscritta.
L’associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.
La durata dell’associazione è illimitata.
ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento della seguente attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera e):
“interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;”
Scopi e attività
1. L’Associazione si prefigge di:
Aiutare animali abbandonati, maltrattati, cani randagi e in canile, mettendoli al sicuro in attesa di trovare un’adozione responsabile.
Promuovere la sterilizzazione come unica arma per combattere il randagismo.
2. Per la realizzazione dei propri scopi e, nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:
Fare raccolta fondi, cibo ed accessori per animali.
Mercatini di beneficenza.
Pubblicità per promuovere gli interessi dell’Associazione.
3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART.3 RISORSE ECONOMICHE
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) quote associative;
2) contributi pubblici e privati;
3) donazioni e lasciti testamentari;
4) rendite patrimoniali;
5) proventi da attività di raccolta fondi;
6) attività di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;
7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall’assemblea dei soci che ne determina l’ammontare.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
ART.4 BILANCI
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno l’associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l’anno successivo all’assemblea dei soci per l’approvazione.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
ART.5 I SOCI
I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori:
• i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
• i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
• soci sostenitori hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi del socio ordinario, ma versano una quota annua maggiore secondo quanto previsto dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento.
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all’ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.
ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro soci.
Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all’interessato entro 60 giorni.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3) a versare l’eventuale quota associativa.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.
ART.8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’associazione:
1) l’Assemblea dei soci,
2) il Comitato Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Segretario
ART.9 ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
2) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3) delibera l’eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
4) delibera l’esclusione dei soci;
5) delibera le eventuali quote associative;
6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell’associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta in collegamento mediante mezzi audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, Zoom, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
ART.10 COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall’incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.
Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea;
predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l’eventuale bilancio sociale;
deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.
Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo può riunirsi anche mediante audio-videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART.11 IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci e resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile per 2 mandati.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
ART.12 Il marchio “AMATIPELOSI ODV” è di titolarità esclusiva dell’associazione stessa indipendentemente dalla variazione dei singoli associati.
ART.13 SCIOGLIMENTO
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
ART.14 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.